La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel contesto odierno, anche il tradimento virtuale può costituire addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà (Cassazione sentenza n. 9287 del 1997: la fiducia reciproca non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali). A prescindere dal rapporto sessuale intrattenuto con terzi o dall’eventuale contatto fisico, anche la chat erotica o la semplice infatuazione (o, ancora, l’amore platonico nato su internet) costituiscono ipotesi di tradimento della fiducia amorosa. Si veda, a questo proposito, quanto stabilito dalla Cassazione penale il 2 febbraio 1972, secondo la quale la fedeltà si estrinseca nel dovere di astensione non soltanto da rapporti sessuali con terzi, ma anche da relazioni puramente platoniche. La fedeltà, infatti, secondo i giudici, deve essere intesa in un senso più ampio e impegna i coniugi a non tradire la fiducia reciproca neppure mentalmente. In altre parole, l’adulterio apparente è equiparabile legalmente a un autentico tradimento. E perciò, tutti questi comportamenti, valgono a rendere il coniuge responsabile della separazione (Cassazione sentenza n. 9742/1999). Nella valutazione dell’addebito, il giudice deve accertare che la violazione della fiducia abbia portato alla crisi dell’unione familiare e che vi sia stata una vera incrinazione del rapporto di coppia, oltre che ad una lesione alla dignità ed all’onore del coniuge tradito.