Tradire in chat costituisce addebito della separazione.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel contesto odierno, anche il tradimento virtuale può costituire addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà (Cassazione sentenza n. 9287 del 1997: la fiducia reciproca non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali). A prescindere dal rapporto sessuale intrattenuto con terzi o dall’eventuale contatto fisico, anche la chat erotica o la semplice infatuazione (o, ancora, l’amore platonico nato su internet) costituiscono ipotesi di tradimento della fiducia amorosa. Si veda, a questo proposito, quanto stabilito dalla Cassazione penale il 2 febbraio 1972, secondo la quale la fedeltà si estrinseca nel dovere di astensione non soltanto da rapporti sessuali con terzi, ma anche da relazioni puramente platoniche. La fedeltà, infatti, secondo i giudici, deve essere intesa in un senso più ampio e impegna i coniugi a non tradire la fiducia reciproca neppure mentalmente. In altre parole, l’adulterio apparente è equiparabile legalmente a un autentico tradimento. E perciò, tutti questi comportamenti, valgono a rendere il coniuge responsabile della separazione (Cassazione sentenza n. 9742/1999). Nella valutazione dell’addebito, il giudice deve accertare che la violazione della fiducia abbia portato alla crisi dell’unione familiare e che vi sia stata una vera incrinazione del rapporto di coppia, oltre che ad una lesione alla dignità ed all’onore del coniuge tradito.